Prova orale della procedura: illegittima la limitazione temporale non prevista dal bando

04 Aprile 2026

Con sentenza n. 2662 del 1° aprile 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito che deve essere annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova.

Secondo il Collegio, l’assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva.

Alla luce di questo principio, i Giudici hanno riformato la sentenza di primo grado, e per l’effetto, accolto il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli atti della procedura, avendo ritenuto che l’introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando avesse penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione ed illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.

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